Il D.M. 17 dicembre 2009 pubblicato sulla G.U. del 19 marzo 2010, disciplina modalità e procedure per: – L’iscrizione di un veicolo in uno dei Registri al fine d acquisire la qualifica di veicolo d’interesse storico e collezionistico; – Per la riammissione alla circolazione di veicoli di interesse storico e collezionistico precedentemente cessati dalla circolazione o di origine sconosciuta; – Per la revisione periodica alla quale sono soggetti i veicoli di interesse storico.
Pertanto, l’iscrizione ad un registro di un veicolo storico è subordinata al rilascio, da parte del registro stesso, del certificato di rilevanza storica e collezionistica.
1. A partire dal 20 marzo 2010, il CRS è l’unico documento valido ai fini della circolazione? Si perché il Decreto dice che attraverso il CRS un veicolo acquisisce la qualifica di veicolo di interesse storico e collezionistico (art. 3 comma 1)
2. L’attestato di storicità non è quindi più valido ai fini della circolazione? Il D.M. è entrato in vigore il 20.03.2010 e provvede per il futuro. I veicoli dichiarati di interesse storico e collezionistico prima del 19.03.2010 tali rimangono e mantengono i diritti acquisiti se sui loro documenti di circolazione compare tale classificazione o se sono stati dichiarati tali dagli enti competenti e i documenti attestino tale qualifica.
3. I soci che intendono circolare liberamente con i loro veicoli storici dovranno quindi richiedere tutti il CRS (anche se in possesso da anni dell’Attestato di storicità) oppure dovranno richiederlo solo per i veicoli non ancora in possesso di Attestato di storicità? L’attestato di storicità è il documento che l’ASI rilascia “ad probationem” per fini fiscali ai sensi dell’art. 63 legge 342/2000. Restano validi a tutti gli effetti quelli emessi antecedentemente il 19/3/2010. Dal 20/3/2010 la qualifica di veicolo di interesse storico e collezionistico si acquisisce attraverso il CRS. Questo è inoltre il documento richiesto per la revisione periodica.
4. L’Attestato di storicità servirà solo ai fini fiscali, cioè solo per l’esenzione bollo e per la stipula dell’assicurazione? Servirà sicuramente per quanto concerne la normativa fiscale, per quanto riguarda i contratti assicurativi saranno le varie compagnie a decidere, ma possono essere validi gli attestati, il CRS e il Certificato d’identità purchè riconosciuti tali dalle Compagnie.
5. La Motorizzazione per procedere con la revisione richiede ora il CRS e non più l’attestato di storicità? Si, questo prevede il Decreto dal 20/3/2010. I veicoli dotati degli altri documenti recanti date antecedenti non necessitano del CRS.
6. A cosa serve esattamente il CRS (che ha preso il posto della scheda tecnica per immatricolazione) per un’autovettura/moto regolarmente circolante? Il D.M. 17 dicembre 2009 pubblicato sulla G.U. del 19 marzo 2010 prevede il rilascio del Certificato di Rilevanza Storica da parte di ASI, FMI (per le moto) e i Registri FIAT, Alfa Romeo e Lancia, presupposto per la classificazione di veicolo di interesse storico e collezionistico e necessario per:
• la reimmissione in circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico,
• e la loro revisione, biennale, con applicazione di norme che rispettano la loro storicità, contenute nel D.M., nella Circolare 4 ottobre 2010 n. 79260 e nei loro allegati ( in caso contrario la revisione viene effettuata rispettando le norme vigenti per i veicoli ordinari).
7. L’Attestato Storico è un certificato ancora utile alla stipula di un contratto assicurativo o è stato sostituito dal CRS, in tutto e per tutto? E’ ancora valido se ritenuto tale dalle Compagnie di Assicurazione. Comunque, ai fini assicurativi possono valere alternativamente tutti e tre i certificati (C.D.I. – C.R.S. – A.d.S.) in funzione della richiesta fatta dalle compagnie assicuratrici e dal valore che esse attribuiscono agli stessi.
8. Gli attestati di storicità così come i certificati di identità dei veicoli storici non avranno in futuro alcuna valenza giuridica? In materia di tasse Automobilistiche l’Attestato è il documento essenziale per il trattamento privilegiato. Il C.d.I. ha un valore interno, ma è il presupposto sufficiente per il rilascio degli altri.
9. Se circolo con un veicolo storico e ho targa e carta di circolazione in regola e sono in regola con il bollo, debbo avere anche il CRS? Non si è obbligati a far classificare come d’interesse storico e collezionistico i veicoli di oltre 20 anni e richiedere pertanto il C.R.S.. Ma, in tal caso, sono considerati veicoli ordinari e sottostanno alle norme in vigore per i veicoli ordinari.
10. Una vettura di 20-29 anni che chiede il Certificato di Rilevanza Storica ai fini della circolazione, deve chiedere anche l’Attestato di Storicità per avere la riduzione del Bollo?
I provvedimenti legislativi in materia sono 2: – L. 342/2000 art. 63 in materia fiscale – D.M. 19.03.2010 in materia di circolazione Gli stessi si riferiscono a materie diverse e hanno funzioni diverse. Pertanto: – agli effetti della circolazione si deve richiedere ed ottenere il CRS – agli effetti fiscali si deve richiedere l’applicazione dell’art. 63 L. 342/2000 e pertanto l’attestato di datazione e storicità. Allo stato attuale quindi necessitano 2 domande e 2 certificati.